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Sabato, 18 Maggio 2024
 
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Cronache di Posta

La prima volta della Legge Giovanardi

Qualche settimana fa i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze hanno sequestrato un enorme quantitativo di timbri abilmente contraffatti relativi ai servizi di posta militare delle due Guerre Mondiali. 156, tra timbri di gomma e metallici, che naturalmente hanno messo in allarme l'intero popolo di collezionisti di questo settore specializzato della storia postale. Tanto da spingere l'AICPM a pubblicare integralmente le immagini e le descrizioni di questi annulli. Il clamoroso evento truffaldino, tuttavia, ha pure un altro primato: è la prima volta che viene applicata la Legge Giovanardi sulla falsificazione di valori bollati e di materiale postale e filatelico "non più in corso".

La prima volta della Legge Giovanardi

Il sequestro di materiale postale contraffatto da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze ha senz'altro scombussolato il tranquillo e sonnecchiante mondo del collezionismo storico-postale.
Gli oltre 150 timbri falsi riproducenti altrettanti annulli di posta militare risalenti alla Grande Guerra - ma anche all'occupazione della Venezia Giulia e alla 2a Guerra Mondiale - con cui un pensionato è stato pizzicato nella sua casa del capoluogo toscano, sono effettivamente ben fatti, abilmente ricostruiti (alcuni in gomma altri, sembra, in materiale metallico, forse ottone) e pertanto facilmente confondibili con quelli originali.

Tutto merito della Legge 254 del 2004 - la cosiddetta Legge Giovanardi, dal nome dell'onorevole (oggi senatore) Carlo Giovanardi che ne è stato promotore - che ha modificato l'art. 33 del Testo Unico sui servizi postali contenuto nel DPR 156/1973.

La legge, entrata in vigore il 29 ottobre del 2004, estende ai francobolli "non in corso" i reati previsti dagli artt. 459 (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo), 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) del Codice Penale. Concretamente, la nuova formulazione dell'art. 33 del Testo Unico, come modificata dalla Legge Giovanardi, stabilisce l'applicabilità della tutela penale anche nel caso di contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Ed è proprio questo il reato (di natura penale, vale la pena ricordare) contestato per la prima volta proprio qualche settimana fa nei confronti del pensionato toscano.

Dopo la conferenza stampa dei Carabienieri TPC del 2 ottobre scorso, l'Associazione Italiana dei Collezionisti di Posta Militare (AICPM) ha deciso di offrire un valido servizio di informazione non solo ai propri soci ma ai collezionisti in genere. Sicchè dal 29 ottobre è disponibile sul sito dell'associazione (dal menu principale, cliccando la voce "Falsi") l'elenco, completo di immagini ad alta risoluzione e didascalie, delle 156 timbrature sequestrate che risultano del tutto simili agli originali, soprattutto ad un "occhio" poco attento e privo di esperienza.

L'AICPM, pertanto, consiglia di controllare scrupolosamente il materiale di cui si è già in possesso o per il quale si voglia eseguire un acquisto, con le immagini pubblicate online "al fine di verificare l'autenticità dei timbri presenti sulla corrispondenza".

L'associazione fa anche sapere che in presenza di elementi di falsità ben precisi o anche solo per fugare dubbi su materiale particolarmente costoso (riferibile alla I Guerra Mondiale) si può contattare il Nucleo Carabinieri TPC di Firenze via e-mail (tpcfinu@carabinieri.it) o per telefono (055.295330) inviando una fotografia del materiale sospetto oltre ai propri dati e generalità.

L'elenco completo delle timbrature false è disponibile anche sul sito della Federazione.

Vedi anche:
Legge 4 ottobre 2004, n.254
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
Codice Penale, artt. 459,460,461

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