Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.28 del 2 febbraio 2008) la delibera della Commissione di Garanzia per l'Attuazione delle Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, presieduta dal Prof. Antonio Martone, che va a modificare l'Articolo 10 della Regolamentazione Provvisoria vigente nel servizio postale con riferimento agli intervalli minimi di tempo tra azioni di astensione da lavoro straordinario.
L'attuale normativa (art. 2, comma 2, legge n.146 del 1990), infatti, prevede che gli accordi collettivi, nel definire le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, devono "prevedere intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidano sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici".
La disciplina degli intervalli tra azioni di sciopero riguardanti il servizio postale, è contenuta negli articoli 4 ("Intervallo tra azioni di sciopero") e 10 ("Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale") della Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002).
In particolare l'attuale Articolo 4 prevede che "tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi".
Sulla base di osservazioni giunte da parte delle organizzazioni sindacali e dalle stesse Poste Italiane, la Commissione, avendo rilevato che esistono ancora problemi applicativi di queste norme "in ordine ai rapporti tra organizzazioni sindacali e alla equa distribuzione tra i diversi soggetti sindacali delle opportunità di proclamare regolarmente l'astensione dal lavoro", ha deliberato di modificare l'Art. 10 del Regolamento provvisorio con riguardo agli intervalli di tempo tra azioni di sciopero, che restano fissati in almeno 4 giorni tra la fine di uno sciopero precedentemente indetto e la proclamazione del successivo nel caso di astensioni dal lavoro straordinario proclamate dallo stesso soggetto sindacale e aumentano ad almeno 14 giorni nel caso di astensioni proclamate da soggetti sindacali diversi, ma che per, per loro natura, incidono "effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza".
La delibera della Commissione di Garanzia sugli Scioperi è stata inviata a tutti i soggetti interessati: i presidenti delle due Camere, il presidente del Consiglio, il Ministro delle Comunicazioni oltre che a Poste Italiane SpA e alle organizzazioni sindacali.
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Testo integrale del Provvedimento 20 dicembre 2007

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